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Roma- Per rilanciare il mercato dell’usato nautico, UCINA, in accordo con Assilea, aveva chiesto al Governo l’applicazione del cosiddetto “regime del margine IVA” anche alle rivendite di contratti di leasing acquisiti da clienti privati.

Ora, secondo quanto riportato dalla stessa Confindustria Nautica, la Camera ha approvato la nuova misura che entrerà a far parte del Decreto Fiscale sulle semplificazioni fiscali.

Per spiegare l’importanza della nuova misura, UCINA riporta come esempio il settore della nautica da diporto: a differenza di quanto avveniva fino ad oggi dove, nella compravendita di un contratto di leasing, l’IVA veniva pagata sia dal primo utilizzatore sia da quelli successivi, con il nuovo provvedimento, nel momento in cui un cantiere subentra in un contratto di leasing ritirando un’unità usata, l’importo dell’IVA non verrà più calcolato sull’intero valore del contratto ma sul solo margine di realizzo di vendita. Ovvero la differenza tra il prezzo pagato dal cantiere al locatario privato e quello a cui il cantiere lo rivenderà ad un nuovo utilizzatore.

Secondo i dati in loro possesso, il mercato del leasing nautico al 31 dicembre 2011 ha fatturato 613 milioni di euro,  mentre nel quinquennio precedente il 2009, esso ha fruttato all’erario 800 milioni di euro di IVA.

 

 

Tra le altre misure che la stessa UCINA aveva chiesto al Governo di adottare e che sono state inserite nel Decreto liberalizzazioni, ricordiamo: la trasformazione della tassa di stazionamento in imposta di possesso sul bene che non è più giornaliera ma annuale; la semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di porti turistici attraverso lo strumento del project financing; l’agevolazione dell’attività di “noleggio occasionale” che consente ai proprietari di unità superiori ai 10 metri di poter esercitare in prima persona la locazione; la semplificazione del regime doganale delle navi da diporto extra UE, che consentirà ai porti italiani di diventare home port per le grandi unità estere (dai 24 metri in su).

Infine le unità possono intendersi destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell’armatore.

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